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Whistleblowing: tutte le novità in vigore sulla segnalazione degli illeciti

Whistleblowing: tutte le novità in vigore sulla segnalazione degli illeciti

Il 15 marzo 2023 è entrato in vigore il D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che raccoglie in un unico testo normativo l’intera disciplina del Whistleblowing, le disposizioni ivi contenute avranno effetto a partire dal 15 luglio 2023 con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati non superiore a 249, per questi gli effetti della norma decorreranno dal 17 dicembre 2023.

Secondo la definizione che emerge dal Decreto, il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali- ivi incluse le violazioni dei Modelli Organizzativi ex D.lgs. 231/2001 ma anche violazioni del diritto dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

La normativa amplia l’ambito di applicazione dell’obbligo di istituire canali e procedure per la segnalazione di eventuali comportamenti illeciti estendosi a soggetti privati e pubblici, innalzando il livello di tutele garantite ai segnalanti e aumentando la platea dei possibili segnalatori.

Con il nuovo decreto, l’obbligo si estende:

  • Per i soggetti del settore pubblico: alle amministrazioni pubbliche, alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; agli enti pubblici economici; ai concessionari di servizi pubblici; alle società a controllo pubblico e le società in house anche se quotate; nonché
  • Per i soggetti settore privato:
    • che hanno impiegato in media nell’ultimo anno almeno 50 lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
    • aziende che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione Europea in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di 50;
    • aziende che hanno adottato modelli di organizzazione e gestione anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di lavoratori subordinati di 50.

In pratica, una vasta platea di aziende si trova adesso a dover fare i conti con questa nuova normativa che, no a oggi, non le aveva coinvolte direttamente.

Il Decreto introduce sanzioni amministrative pecuniarie irrogabili da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), nello specifico:

  • Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l’obbligo di riservatezza;
  • Da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme alla normativa,nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Il decreto prevede precise modalità per la gestione delle segnalazioni di eventuali illeciti per garantire tutela dei segnalanti e della loro privacy.

La decorrenza degli obblighi previsti dalle nuove disposizioni sul whistleblowing non sarà immediata, ma dipenderà dalle caratteristiche speci che di ogni soggetto privato. In linea generale, queste nuove normative saranno applicabili dal 15 luglio 2023 con una deroga per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati con contratti a tempo determinato o indeterminato non superiore a 249: per questi, infatti, l’obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna avrà effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

Le materie del whistleblowing

La nuova normativa sul whistleblowing amplia anche l’ambito di applicazione oggettivo, estendendolo a un vasto catalogo di violazioni che il segnalante può aver appreso nel contesto lavorativo. Non ci si limita più alle sole segnalazioni riguardanti la tutela dell’integrità dell’ente o di violazioni del Modello di Organizzazione e gestione dell’ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 presupposto previsti dal Dlgs 231/2001, ma si includono anche altre violazioni come illeciti relativi ai settori degli: appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea, atti o omissioni riguardanti il mercato interno, comprese le violazioni delle norme dell’Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e violazioni di norme in materia di imposta sulle società.

Sebbene nutrito, l’elenco non comprende tutte le possibili violazioni e le segnalazioni che il segnalante può fare. Non è poi sufficiente fare una segnalazione per avere la protezione della persona segnalante. Le tutele previste dal Decreto whistleblowing non si applicano infatti a tutte le segnalazioni, ma solo a quelle fatte in buona fede, quando al momento della segnalazione o della denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere. Infatti, non sono garantite tutele nei confronti di segnalazioni calunniose o diffamatorie.

Le esclusioni dal whistleblowing

Pur garantendo una vasta protezione ai segnalanti di illeciti, la norma sul whistleblowing ha comunque dei limiti precisi. Esclude dal proprio campo di applicazione le contestazioni o le richieste che riguardano esclusivamente l’interesse personale del segnalante in relazione al proprio rapporto di lavoro o ai propri superiori gerarchici.

Allo stesso modo, le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate da altre normative speci che, come quelle riguardanti la sicurezza nazionale e la difesa, non rientrano nell’ambito della legge sul whistleblowing. In pratica, la protezione prevista dalla norma si applica solo alle segnalazioni di illeciti effettuati nel contesto lavorativo, quando queste riguardano violazioni di leggi e regolamenti inerenti a determinati ambiti come l’appalto pubblico, i servizi, i prodotti e i mercati nanziari, la tutela dell’ambiente, la radioprotezione, la sicurezza nucleare, la tutela degli animali, la salute pubblica, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informativi, tra gli altri.

Di seguito sono rappresentante in maniera schematiche le novità normative e le attività da porre in essere dalla società per evitare le sanzioni: