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Le modifiche al Superbonus 110%: cosa cambia

Le modifiche al Superbonus 110%: cosa cambia

Il D.L. n. 77 del 31/05/2021, che ha la denominazione di “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, affronta la tematica della velocizzazione delle pratiche nella Pubblica Amministrazione.
In particolar modo, l’articolo 33 introduce alcune modifiche alla normativa vigente in materia di fruizione del Superbonus 110%.


Superbonus 110% e Decreto Semplificazioni

Queste novità, però, comportano alcuni dubbi, soprattutto da parte dei professionisti operanti in tale ambito. La norma, infatti, appare essere un insieme di criticità e di interpretazioni troppo ambigue e quindi soggette al libero pensiero. Ciò avviene perché è lampante la totale distanza tra la disciplina urbanistico-edilizia e la materia del Superbonus 110%.
Quindi, se da una parte, si cerca di allargare la platea dei fruitori del bonus, dall’altra, tale manovra risulta essere scollegata dalla realtà, diventando ancora più difficoltosa la gestione da parte dei professionisti.

Lo snellimento della procedura

Ad esempio, l’art. 33 colloca alcune modifiche all’art.119 del Decreto Rilancio, lasciando quel margine di sessanta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, 31/05/2021, affinché avvenga la conversione in legge, con uno stand-by che porta fino al mese di agosto per avere idea circa le effettive variazioni.
Con queste novità si ammette la presentazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per rendere legittime le opere disposte dal Decreto Rilancio.
Questo elemento è un reale snellimento alla procedura, che trova purtroppo un parziale stop nella possibilità di valutare la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.

superbonus

CILA e il titolo abilitativo edilizio corretto

Dal mancato allineamento con la normativa urbanistico-edilizia, il nuovo provvedimento sembra andare nella direzione del adattamento intervenendo nel regime dell’attività edilizia libera. Ecco che appare tremare il limite sottile tra l’attività edilizia libera, SCIA e Permesso di Costruire.

Bisogna sottolineare come sia possibile l’esclusione dal beneficio fiscale per tutti quegli interventi senza titolo, con titolo difforme, ma anche per tutti quei casi nei quali vi sia un titolo edilizio annullato in un secondo momento. Un esempio? Una CILA presentata non adeguatamente corrispondente alla tipologia dei lavori da effettuare.

In conclusione

Il Superbonus 110% è croce e delizia. Sicuramente vi sono alcune difficoltà che rendono la materia talvolta confusionaria, ma rappresenta comunque un’opportunità preziosa che merita di essere colta. Ma ciò può avverarsi solo grazie all’esperienza di professionisti competenti.
Rivolgiti ad Aksilia per avere un’assistenza unica.

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