La privacy e i vaccini anti Covid-19
Qual è il rapporto esistente tra privacy e vaccinazione? Potrebbero sembrare due aspetti lontani tra di loro, eppure devono essere trattati con grande attenzione. Soprattutto quando entriamo nel campo lavorativo.
Le prerogative del datore di lavoro
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid? Questa domanda è frequente in questo periodo. In alcuni casi, infatti, può capitare che il titolare abbia intenzione di chiedere ai propri lavoratori di sottoporsi alla vaccinazione per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni. Ma può avere accesso alla lista dei dipendenti vaccinati? E’ lecito che ponga queste domande?
Per dare risposte esaustive a questi dubbi, il Garante per la privacy è intervenuto provando a fornire tutte le informazioni necessarie.
Cosa può essere chiesto e cosa no
L’Autorità per la privacy fornisce indicazioni utili alle imprese, agli Enti e alle Amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali anche in questa fase pandemica. Se la normalità, così come la intendevamo, ha subìto numerosi stravolgimenti, l’applicazione delle norme deve proseguire e modellarsi ai nuovi contesti: ciò che è fondamentale è prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali.
Il datore di lavoro non può acquisire le informazioni circa le vaccinazioni dei suoi dipendenti, nemmeno con il consenso degli stessi. Non gli è permesso nemmeno ricevere copia delle certificazioni vaccinali. Tali disposizioni dipendono dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. L’unico dato che il datore di lavoro può avere è il giudizio di idoneità alla mansione specifica secondo il parere del medico competente.
Il vaccino può essere imposto?
Non esiste la possibilità per il datore di lavoro di “obbligare” il dipendente a vaccinarsi per svolgere il proprio lavoro. Laddove avvengano casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008). Il responsabile dei dati sanitari dei dipendenti resta sempre e comunque il medico del lavoro. Il datore di lavoro ha il compito di attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di temporanea inidoneità.
In conclusione
Aksilia può operare al tuo fianco assistendoti in ogni scelta che vada a migliorare il tuo business e l’organizzazione del tuo lavoro. Nell’ambito della privacy, i nostri professionisti hanno acquisito l’esperienza giusta per adattare il GDPR ad ogni contesto lavorativo.
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