Contributi a fondo perduto, pubblicato il modello per la richiesta
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la guida per la richiesta dei contributi a fondo perduto, introdotti dal Decreto Rilancio. Lo possono richiedere le imprese e Partite IVA che sono state danneggiate economicamente dall’emergenza Covid-19 e dal lockdown.
La domanda può essere presentata dal 15 giugno al 24 agosto tramite il canale telematico Entratel o all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate, accessibile dalla propria area privata. Il contribuente può avvalersi anche di un intermediario.
Chi può accedere al contributo?
Il contributo a fondo perduto può essere richiesto da imprese, da partite IVA o dai titolari di reddito agrario in attività alla data di presentazione della domanda.
Sono esclusi i soggetti con attività cessata, oltre a coloro che sono iscritti alle casse previdenziali private, agli intermediari finanziari e società di partecipazione, a chi fruisce del bonus professionisti e di quello per i lavoratori dello spettacolo (introdotti dal Decreto Cura Italia), e gli Enti pubblici.
I requisiti del Bonus
Per ottenere il contributo occorrono queste condizioni:
- aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro;
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 deve essere inferiore a 2/3 dell’analogo ammontare del mese di aprile 2019.
Eccezioni: se l’attività è stata avviata a partire dal 1 gennaio 2019, il contributo spetta a prescindere dal calo del fatturato. Stessa cosa per i soggetti con domicilio fiscale (o sede operativa) in territori colpiti da calamità naturali (sisma, alluvione, crollo strutturale), o in stato di emergenza da Coronavirus.
Come viene calcolato il contributo
Alla differenza tra fatturato e corrispettivi fra aprile 2020 e il valore corrispondente di aprile 2019 si applica una percentuale in base all’ammontare di ricavi e compensi:
- 20% se non superano 400mila Euro;
- 15% se non superano 1 milione di Euro;
- 10% se non superano 5 milioni di Euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo minimo non inferiore a 1000 Euro per le persone fisiche e 2000 Euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il bonus è escluso dalla tassazione, sia dalle imposte sui redditi che dall’Irap, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.
Contatta gli esperti di Aksilia Group e Studio Turri e Associati per qualsiasi informazione e supporto.