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Decreto Rilancio: esenzione IVA per mascherine, dispositivi medici e di protezione

Decreto Rilancio: esenzione IVA per mascherine, dispositivi medici e di protezione

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Nel Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020, si tiene conto della ripartenza delle attività e del contenimento dello stato emergenziale in atto a causa della diffusione del Covid-19.

In particolare, l’art.124 comma 2, prevede l’esenzione dell’IVA su numerosi beni necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il provvedimento è in conformità a quanto comunicato dalla Commissione Europea agli Stati membri con nota del 26 marzo 2020, in merito alle misure che possono essere immediatamente adottate per mitigare l’impatto della pandemia.

Questa esenzione è in vigore dalla data di pubblicazione del Decreto (19 maggio) fino al 31 dicembre 2020.

A partire dal 1 gennaio 2021 le vendite saranno soggette all’aliquota IVA del 5%.

L’ esenzione non verrà applicata solo alle mascherine, ma anche a gel disinfettanti, guanti e strumenti utilizzati in ambito ospedaliero.

Questo è l’elenco degli strumenti che fino al 31 dicembre 2020 saranno esenti IVA:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;+tomografo computerizzato;
  • mascherine chirurgiche;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, come quanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Il trattamento di esenzione con diritto alla detrazione (aliquota zero), comporta che il fornitore IVA da una parte non addebita l’IVA sulla cessione e dall’altra scarica l’imposta pagata a monte per acquistare, importare o produrre questi beni.

Parleremo più approfonditamente del Decreto Rilancio giovedì 28 maggio, h 11.30, al webinar organizzato da Aksilia Group. Non perdere l’occasione di saperne di più, iscriviti a questo link.

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