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Covid-19 e D. Lgs 231/01: le responsabilità che deve avere un ente

Covid-19 e D. Lgs 231/01: le responsabilità che deve avere un ente

231 e covid

Il primo caso di infortunio per infezione da Covid-19 si è presentato in Piemonte, quando un operatore sanitario di un ospedale di Torino, svolgendo le sue attività lavorative, ha contratto il coronavirus.

E’ risultato perciò infetto ed è stato  ricoverato in un primo momento in terapia intensiva: purtroppo a fine marzo è deceduto.

Nel Decreto “Cura Italia”, redatto il 17 marzo 2020, viene previsto questo caso

Infatti il Decreto Legge prevede esplicitamente: “Nei casi accertati di infezione da Coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato”.

Dunque le infezioni da Coronavirus, avvenute a causa dello svolgimento dell’attività lavorativa o in generale nell’ambiente di lavoro, sono tutelate a tutti gli effetti come infortuni sul lavoro.  

L’accaduto è stato riconosciuto in seguito dall’INAIL come prima fattispecie di infortunio mortale per infezione da Covid-19 contratta sul luogo di lavoro. Nel caso citato, ha operato la cosiddetta “ presunzione semplice di origine professionale”, ossia la riconduzione automatica dell’origine dell’infezione all’esposizione subita durante l’attività lavorativa, senza dover risalire alla prova del nesso di causalità.

Tale “presunzione” è stata sancita dall’INAIL nella circolare n. 13 del 13 Aprile 2020. Con essa è stata disposta la tutela di alcune fasce di lavoratori, primi fra tutti proprio gli operatori sanitari che nello svolgimento delle proprie attività lavorative hanno una elevata probabilità di entrare in contatto con il virus, di infettarsi e dunque contrarlo.

Anche a chi opera in costante contatto con l’utenza, come ad esempio, i lavoratori che svolgono attività in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario che opera all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, ecc.. è stato applicato lo stesso principio.

La responsabilità degli Enti ( D.Lgs. 231/2001)

Spesso il Datore di lavoro/ Dirigente (sempre responsabile) è chiamato a rispondere sia individualmente che come “Ente”, per l’infortunio o la malattia occorsa al lavoratore . Il Datore di Lavoro e  l’Impresa dovranno perciò dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire un eventuale rischio di  contagio, rendendo difficile muoverle un rimprovero che ricondurrebbe alla disciplina della responsabilità degli enti, di “colpa di organizzazione”.

Se l’ Ente/ Organizzazione risulta non adeguato agli interventi cogenti previsti dalla normativa d’emergenza e inoltre, da tale omissione ne ha tratto vantaggio  (ad esempio, il  risparmio di costi per l’adozione delle misure di protezione), ai sensi del D. Lgs 231/01 l’ente è responsabile degli eventi infortunistici derivanti dalla contrazione del contagio, quali lesioni gravi e gravissime o omicidio colposo occorsi ai propri dipendenti (art. 25-septies D.lgs. 231/2001).

Quali sono le misure da adottare per tutelare la salute dei dipendenti?

Il Protocollo siglato in data 14 marzo 2020 tra Governo e parti sociali prevede la “regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” .

Esso costituisce un valido ed utile strumento per individuare procedure e regole di condotta da applicare all’interno di una Organizzazione.  Essendo un atto amministrativo non ha forza di legge ma, contiene le linee guida per garantire la prosecuzione delle attività lavorative e trova la sua attuazione proprio in questa fase di necessità ed urgenza, integrando ed  affiancando alcune prassi già consolidate per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro previste dal D.lgs. 81/2008.  

Sono quindi da adottare le seguenti misure indicate dal protocollo:

  • ­Modalità informative e divulgative adottate nei riguardi di chiunque abbia accesso all’azienda (dipendenti, fornitori, visitatori) per comportamenti da seguire in applicazione delle disposizioni normative e delle raccomandazioni ministeriali emanate;
  • Misure relative a ingresso e permanenza in azienda di dipendenti, fornitori e visitatori, nonché gestione di spostamenti interni, riunioni, formazione, trasferte e viaggi lavoro;
  • Modalità di gestione degli spazi comuni e degli interventi di pulizia e sanificazione dei locali;
  • Precauzioni igieniche adottate e dispositivi di protezione individuale forniti al personale;
  • Organizzazione aziendale a tutela della continuità aziendale (es. turnazione, trasferte e smart work, rimodulazione dei livelli produttivi);
  • Gestione di una persona sintomatica in azienda;
  • Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS;
  • Costituzione di un «Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione» con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Tali attività coinvolgono anche il tema della tutela della privacy, perciò è importante regolamentare ai sensi del GDPR e Codice Privacy gli eventuali trattamenti di dati personali effettuati durante l’attuazione delle misure di prevenzione del contagio.

Se sei interessato all’argomento delle respondabilità degli Enti e della tutela sui luoghi di lavoro, contatta i nostri esperti